Rassegna pubblicata il 14/04/2025

RASSEGNA NOTIZIE

17 2025

Articolo n°5

REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025: ALLE URNE PER CAMBIARE LA NORMATIVA SUL LAVORO E SUL DIRITTO ALLA CITTADINANZA


Sommario

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per votare in merito a cinque quesiti referendari, quattro dei quali attengono alla materia lavoristica. Di seguito l’esame dei quesiti referendari e dei cambiamenti che – in caso di voto affermativo – si avrebbero nel panorama giuridico.

  1. Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

Viene chiesto se si voglia abrogare integralmente la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Tutele crescenti), relativa alle conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo. Si ricorda che tale disciplina (di cui, per l’appunto, si chiede l’abrogazione) si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati dal 7 marzo 2015 in poi, mentre per quelli precedentemente stipulati sono ancora vigenti l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (per le aziende sovradimensionate) e l’art. 8, L. n. 604/1966 (per le aziende che non superano i 15 dipendenti), che rimarrebbero – ove abrogate le Tutele crescenti – le uniche discipline applicabili per tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di loro assunzione.

Di seguito il confronto tra le due normative. Quella con le evidenziazioni in giallo è la disciplina di cui si chiede l’abrogazione.  

LAVORATORI DIPENDENTI IN AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

IPOTESI DI INVALIDITA’

ART. 18

TUTELE CRESCENTI

licenziamento nullo perché contrario a norma di legge o nullo perché orale o perché discriminatorio

REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ RISARCITORIA

(pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto) + CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ RISARCITORIA

(commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) + CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa

REINTEGRAZIONE

+

RISARCIMENTO DANNO MAX 12 MENSILITA’

+

CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

REINTEGRAZIONE

+

RISARCIMENTO DANNO MAX 12 MENSILITA’

+

CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fatto contestato punibile con sanzione conservativa prevista dal CCNL o da codice disciplinare

 

REINTEGRAZIONE

+

RISARCIMENTO DANNO MAX 12 MENSILITA

+

CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Sola TUTELA INDENNITARIA

Da 6 a 36 mesi

 

Sussiste il fatto materiale sotteso al recesso ma recesso illegittimo (es. sproporzione tra fatto contestato e sanzione espulsiva, errore nella scelta del lavoratore da licenziare tra più fungibili ecc)

 

Sola TUTELA INDENNITARIA

DA 12 A 24 MESI (GLOBALE DI FATO)

PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 4, C. 4 E 10, C. 3, L. N. 68/99

VIOLAZIONE dell’art. 2110 c.c. (PERIODO DI COMPORTO)

 

 

REINTEGRAZIONE

+

RISARCIMENTO DANNO MAX 12 MENSILITA’

+

CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

REINTEGRAZIONE + INDENNITA’ RISARCITORIA

(commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto)

+ CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

LICENZIAMENTO INEFFICACE PER VIZI PROCEDURALI (violazione artt. 7 St. Lav.) O DIFETTO DI MOTIVAZIONE

 

TUTELA INDENNITARIA

MIN. 6 E MAX 12

 

TUTELA INDENNITARIA

 (MIN. 2 MAX 12)

 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

REINTEGRAZIONE

+

RISARCIMENTO DANNO MAX 12 MENSILITA’

+

CONDANNA al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

Sola TUTELA INDENNITARIA

Da 6 a 36 mesi

 

 

LAVORATORI DIPENDENTI IN AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

 

Art. 8 L. n. 604/66

 

TUTELE CRESCENTI

 

LICENZIAMENTO

MOTIVO OGGETTIVO/SOGGETTIVO ILLEGITTIMO

RIASSUNZIONE

O

INDENNITA’ DA UN MINIMO DI 2,5 A UN MASSIMO DI 6

MENSILITA’ GLOBALI DI FATTO

 

TUTELA INDENNITARIA

Da 3 A 6 MENSILITA’ (Ultima mensilità utile ai fini del calcolo TFR)

 

2) Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»

Viene chiesto se si voglia abrogare il solo art. 8 del D.Lgs. n. 23/2015, quello relativo alla disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore assunto in imprese sottodimensionate (con livello occupazionale non superiore a 15 dipendenti), nella parte in cui:

  • viene previsto il limite massimo (pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) all’indennità risarcitoria;
  • viene prevista la misura massima dell’indennità fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Si mira così a prevedere - anche in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole aziende - una sanzione che preveda solo un minimo (pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) ma non un limite massimo, che sarà quindi lasciato alla discrezionalità del giudice.

3) Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»

Viene richiesto se si voglia modificare la disciplina del contratto a tempo determinato come segue:

  • cancellazione del limite dei 12 mesi a-causali;
  • previsione del contratto a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi nel quale deve essere precisata sin da subito una delle seguenti due causali: casi previsti dai contratti collettivi o per la sostituzione di altri lavoratori;
  • in caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni predette, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;
  • la causale dovrà essere apposta sempre in ogni proroga e in ogni rinnovo.

La risposta affermativa abroga l’attuale disciplina per introdurre quella sopra indicata.

4) Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

Si chiede se si voglia l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte in cui viene esclude la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per quanto attiene ai danni dei lavoratori conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. L’art. 26, comma 4 citato oggi prevede quanto segue:

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

La risposta affermativa al referendum amplia la responsabilità solidale in tema di appalti.

5) Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

L’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992 attualmente prevede quanto segue:

“1.    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a)  allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b)  allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c)  allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d)  al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e)  all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f)  allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”

Viene proposta l’abrogazione dell’articolo 9, comma 1:

  • lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”;
  • della lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”

Le parti riportate in giallo sono quelle che verrebbero eliminate col voto affermativo della maggioranza e darebbero la possibilità agli stranieri di ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni (non più 10) che risiedono legalmente nel territorio della Repubblica.

Riferimenti: Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2025, n. 75